DECRETO 19 maggio 1999
Criteri per la determinazione delle zone di gravita' di utilizzazione degli strumenti per pesare a funzionamento non automatico le cui prestazioni sono sensibili alle variazioni dell'accelerazione di gravita'
IL DIRETTORE GENERALE per l'armonizzazione e la tutela del mercato Visto il paragrafo 5.2.1 dell'allegato II del decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 517, recante attuazione della direttiva 90/384/CEE sull'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri in materia di strumenti per pesare a funzionamento non automatico; Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 40, recante attuazione della direttiva 93/68/CEE, nella parte che modifica la direttiva 90/384/CEE in materia di strumenti per pesare a funzionamento non automatico;"Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1997, n.220, recante il riordino del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni con particolare riferimento al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, in materia di razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 1997 sulla determinazione delle zone di gravita' di utilizzazione degli strumenti per pesare a funzionamento non automatico, le cui prestazioni sono sensibili alle variazioni dell'accelerazione di gravita', ai fini della corretta taratura dei medesimi in zone diverse da quelle di utilizzazione; Sentito il comitato centrale metrico che nella seduta dell'11 marzo 1999 ha indicato i limiti per i quali i criteri formulati dal WELMEC (european cooperation in legal metrology), nel documento "Gravity zones for weighing instruments", sono conformi a quelli relativi alla suddivisione del territorio nazionale in zone di gravita'; Effettuata la comunicazione alla Commissione europea del presente provvedimento in attuazione di quanto stabilito al punto 4 dell'art. 15 della direttiva 90/384/CEE; Considerata la necessita' di adeguare i criteri per la determinazione delle zone di gravita' di utilizzazione degli strumenti per pesare a funzionamento non automatico a quelli previsti dal WELMEC;
Decreta:
Art. 1.
Definizioni
1. Agli effetti del presente decreto si intendono:
a) "per strumenti per pesare", gli strumenti per pesare a funzionamento non automatico cosi' come definiti all'art. 2, lettera b), del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 40, appartenenti alle classi di precisione II, III e IIII, utilizzati nelle applicazioni elencate dall'art. 2, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 517;
b) "per strumenti g sensibili" o "strumenti", gli strumenti definiti alla lettera a) precedente, le cui prestazioni sono sensibili alle variazioni dell'accelerazione della gravita';
c) per "valore di g associato ad una zona geografica", il valore dell'accelerazione della gravita' che convenzionalmente si attribuisce a tutti luoghi compresi in tale zona, ai fini della taratura degli strumenti in essi installati;
d) per "zona di gravita' di utilizzazione" o "zona di utilizzazione" di uno strumento, la zona geografica del territorio nazionale nel cui solo interno lo strumento puo' essere legalmente utilizzato in quanto tarato secondo il valore di "g" ad essa associato;
e) per "n", il numero delle divisioni che uno strumento, ottenuto quale quoziente tra la sua portata massima ed il valore della singola divisione, qualora lo strumento presenti un solo campo di pesatura con divisioni tutte dello stesso valore ponderale. Nel caso di strumento con campi di pesatura plurimi o con unico campo di pesatura costituito da piu' campi parziali, ciascuno caratterizzato da propria divisione, "n" e' il numero delle divisioni rappresentato dal massimo dei quozienti tra la portata massima di ciascun campo di pesatura e la corrispondente divisione.
Art. 2. Campo di applicazione
1. Il presente decreto, si applica agli strumenti delle classi di precisione II, III e IIII, utilizzati, nell'ambito del territorio nazionale, nelle applicazioni elencate nell'art. 2, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 517.
2. E' facoltativa la sua applicazione agli strumenti: a) contemplati dal comma 1 precedente, ma appartenenti alla classe di precisione I; b) destinati a luoghi di installazione non compresi nel territorio nazionale e di classe di precisione qualsiasi, ove tarati con riferimento alle zone di gravita' e ai criteri di cui al comma 3 dell'art. 3 seguente.
Art. 3. Zone di gravita' di utilizzazione
1. Il territorio nazionale e' suddiviso nelle zone di gravita' di utilizzazione degli strumenti specificate nell'allegato I del presente decreto. Nello stesso allegato sono, inoltre, fissati per ciascuna zona il valore di "g" ad essa associato, la relativa denominazione codificata ed il valore massimo di "n" per gli strumenti in essa utilizzabili.
2. Ogni strumento utilizzato nel territorio nazionale e' tarato in funzione del valore di "g" associato alla zona di gravita' indicata dallo strumento, determinata secondo l'allegato I.
3. A scelta del fabbricante o del suo rappresentante autorizzato, gli strumenti della classe di precisione III e IIII possono in alternativa essere tarati con riferimento ad una zona di gravita' che e' determinata, anziche' secondo l'allegato I, nel rispetto dei criteri fissati dall'allegato II, che stabilisce, fra l'altro, le modalita' per il calcolo del valore del relativo "g" associato e la corrispondente denominazione codificata.
Art. 4. Indicazione della denominazione della zona di utilizzazione
1. La denominazione codificata della zona di utilizzazione dei singoli strumenti deve essere indicata secondo uno dei sistemi specificati nell'allegato III del presente decreto.
2. L'indicazione puo' tuttavia essere omessa negli strumenti tarati nel luogo di installazione, che presentano le seguenti caratteristiche: a) il trasporto nel luogo di installazione richiede il loro smontaggio; b) per la messa in funzione nel luogo di installazione risultano necessari l'assemblaggio o altre operazioni tecniche di installazione che possono influire sulle loro prestazioni.
Art. 5. Controlli metrologici
1. I controlli metrologici degli strumenti si effettuano secondo le prescrizioni specificate nell'allegato IV.
2. Indipendentemente dal riferimento, in occasione della taratura, al sistema delle zone di gravita' dell'allegato I o dell'allegato II, gli errori riscontrati in sede di controllo metrologico nel luogo di effettiva utilizzazione non devono superare quelli massimi tollerati, stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia applicabili.
3. Nei controlli metrologici degli strumenti la non conformita' alle disposizioni del presente decreto deve essere considerata quale difformita' alle disposizioni regolamentari applicabili.
Art. 6.
Protezione dei dispositivi di compensazione e correzione
1. Le disposizioni vigenti in materia di protezione dei dispositivi di taratura si applicano anche ai dispositivi aventi funzione di compensazione o di correzione della gravita', ivi compresa la funzione relativa all'indicazione della denominazione codificata sul dispositivo indicatore conformemente al comma 1, lettera c), dell'allegato III.
Art. 7. Abrogazioni
1. Il decreto ministeriale 30 ottobre 1997 e' abrogato dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Art. 8. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Questo termine, per gli strumenti gia' in servizio in tale data, e' prorogato del periodo intercorrente tra una verificazione periodica e la successiva.